Agenti e rappresentanti di commercio

L'attività di agente è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
L'attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno entrato in vigore 8 maggio 2010,  ha modificato la normativa preesistente, sopprimendo il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, n. 10 ed entrato in vigore dal 12 maggio 2012, è stata introdotta la nuova disciplina per l'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Per essere abilitato allo svolgimento dell'attività di agenzia/rappresentanza è necessario possedere determinati requisiti e dare inizio all’attività presentando una pratica telematica contenente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti.
L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), se l’attività è svolta in qualità di preposto, collaboratore, dipendente ecc. di un’impresa, assegnando la qualifica di agente o rappresentante di commercio, essendo stata
istituita una apposita sezione del REA in cui sono iscritte le persone fisiche (non imprese) che hanno i requisiti previsti dalla legge.
Nel termine di 60 gg. dall’evasione della pratica, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.
Dal 12 maggio 2012  la denuncia dell'esercizio dell'attività di agente/rappresentante di commercio  deve essere presentata al Registro delle Imprese unicamente con la  modalità telematica della  "Comunicazione Unica" realizzata con  il software Starweb o equivalenti. La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.
Pur essendo stato soppresso il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio dall'8 maggio 2010 è rimasta comunque invariata la normativa di riferimento relativa al possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle attività indicate (titolo di studio abilitante o corso professionale riconosciuto o esperienza lavorativa di due anni nell’ultimo quinquennio).

Per le informazioni relative ai requisiti per l’esercizio delle attività, all’avvio dell’impresa e alle principali disposizioni che riguardano l’attività di agente e rappresentante di commercio, nonché alle disposizioni normative di riferimento, con particolare riferimento alla L. 3 maggio 1985, n. 204,  si rinvia all’apposita Guida all’attività di agente e rappresentante di commercio, dove sono contenute anche le indicazioni relative alle modalità di presentazione della pratica telematica al Registro delle Imprese mediante applicativo Starweb.

 

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE N.204/1995 PER L’ATTIVITA’ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Con direttiva n. 15, del 30 dicembre 2019, il Conservatore del Registro delle Imprese di Latina ha avviato il procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di Agente o Rappresentante di Commercio e per il mantenimento dell’iscrizione nell’apposita sezione del REA, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 26 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico. La scadenza è stata successivamente  prorogata, con provvedimento n.10, dell'8 luglio 2021, al 30 giugno 2022, pena l'adozione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e di contestuale iscrizione della cessazione dell'attività nel RI/REA, per le imprese o l’avvio del procedimento di cancellazione per le persone fisiche. Successivamente, tale verifica va effettuata almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA.
La procedura per la verifica del possesso dei requisiti riguarderà:

  • tutte le imprese (Ditte Individuali e Società) nonché i soggetti che, a qualsiasi titolo (preposti, dipendenti ecc...), esercitano l'attività di agente e/o rappresentante di commercio ed iscritti al Registro Imprese alla data del 31 dicembre  2014;
  • tutte le persone fisiche iscritte nell’apposita Sezione REA alla data del 31 dicembre 2014;

Le imprese e le persone fisiche interessate dal procedimento devono comprovare la permanenza dei requisiti richiesti presentando al Registro delle Imprese di Latina un’apposita pratica telematica di Comunicazione Unica “Com-Unica”, corredata dalla documentazione necessaria.

Per l'invio della pratica telematica di Comunicazione Unica sono disponibili due guide alla compilazione:

Guida Operativa Imprese

Guida Operativa Persone Fisiche

Prima di inviare l’istanza di verifica dinamica occorre controllare, sulla visura camerale, la corrispondenza dei dati comunicati al R.I. con la situazione reale dell’impresa; in mancanza  bisogna procedere con opportuna pratica di modifica.

Alla pratica telematica di Comunicazione Unica (modello I2/S5/UL) occorre inserire nel riquadro note: “VERIFICA DINAMICA PERMANENZA REQUISITI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO” e devono essere allegati (tutti in formato PDF/A.P7M) :

 

  1. Modello Verifica Dinamica Requisiti – Agente e Rappresentante di Commercio (codice documento C47): il modello di autocertificazione dei requisiti deve essere compilato e sottoscritto dai titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di società, gli eventuali preposti e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di Agente o Rappresentante di Commercio per conto dell’impresa (es. collaboratori, dipendenti etc.) nonché dalle persone fisiche iscritte nell’apposita sezione REA;
  2.  Modello Verifica Dinamica Requisiti – intercalare Antimafia (codice documento C47): il modello di autocertificazione dei requisiti antimafia deve essere compilato e sottoscritto da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. diversi dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante di società e dal preposto, che devono invece compilare il precedente "Modello Verifica dinamica requisiti - mediatori"; questo modello non deve essere compilato dalle persone fisiche iscritte nella apposita sezione del REA.
  3. Copia leggibile e completa (fronte e retro) del documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, ha sottoscritto graficamente uno  dei predetti modelli per mancanza della firma digitale. Il documento dovrà essere necessariamente codificato utilizzando il codice E20 (documento di riconoscimento).
  4.  Modello procura speciale, in caso di assenza di firma digitale del titolare o dei legali rappresentanti tutti i file dovranno essere firmati digitalmente dal soggetto incaricato (procuratore/professionista incaricato), in base a specifica procura alla presentazione della pratica.

 

DIRITTI E BOLLI

- Imprese individuali: diritti di segreteria € 18,00 – Bolli non dovuti

- Società: diritti di segreteria € 30,00 – Bolli non dovuti

- Persone fisiche: diritti di segreteria € 18,00 – Bolli non dovuti

 

La guida unica è in corso di stesura, al momento si fa rinvio alle guide delle Camere accorpate di Latina e Frosinone.

 

Per ciascun Agente o Rappresentante di Commercio iscritto verranno verificate d’ufficio le dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della pratica.
L’impresa sprovvista di PEC, ovvero il cui indirizzo PEC risulti non valido, dovrà, ai fini dell’accoglimento della pratica telematica, contestualmente comunicare un proprio indirizzo PEC valido, attivo ed univoco (cioè unicamente riconducibili all’impresa dichiarante).
Ultima modifica
Lun 06 Mar, 2023