Codici ATECO
Nuova classificazione ATECO 2025: cosa cambia per le imprese
Il 1° gennaio 2025 è entrato in vigore la classificazione ATECO 2025 che sostituirà gradualmente l’attuale ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 nella codifica delle attività d’impresa. La nuova classificazione è il risultato di un’articolata operazione di revisione, coordinata dall’ISTAT, con la collaborazione delle Camere di Commercio, di Unioncamere e di altri enti istituzionali.
Per consentire alle diverse amministrazioni le necessarie implementazioni operative, l’effettiva adozione di ATECO 2025 avverrà a partire dal 1° aprile 2025.
La Camera di Commercio di Frosinone-Latina, attraverso InfoCamere e sotto il coordinamento di Unioncamere, ha sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese.
In particolare, a partire dal 1° aprile 2025 sarà avviato un graduale processo automatico di riclassificazione che non prevede alcun adempimento a carico delle imprese.
Le imprese coinvolte saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla Camera di Commercio.
Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.
La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione insieme alla visura aggiornata saranno disponibili senza costi dall’app impresa Italia, scaricabile dai principali store online o dal sito impresa.italia.it.
La classificazione Ateco delle attività risultanti nel Registro Imprese è rilevante sotto molteplici aspetti con conseguenze ai fini previdenziali, per le gare d’appalto e per i bandi di erogazione di contributi alle imprese.
Mentre per l’Agenzia delle Entrate è sufficiente inserire il codice ATECO 2007 che individua l’attività dell’impresa con il massimo livello possibile di dettaglio, per il Registro delle Imprese occorre in alcuni casi aggiungere alla declaratoria del codice così determinato ulteriori specifiche circa l’attività economica effettivamente svolta dall’impresa. Le definizioni del codice, infatti, non sono sempre in grado di descrivere l’attività con la precisione resa necessaria dalle finalità del sistema di pubblicità legale di impresa, ed illustrate dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3689/C del 6 maggio 2016 (istruzioni per la compilazione della modulistica). Inoltre, nel caso in cui l’impresa svolga più attività occorre specificare quale è la prevalente o la primaria e quali sono le secondarie.
Il sistema di codifica delle attività, finalizzato ad un progressivo allineamento dei codici presenti nel Registro Imprese con quelli autodichiarati dall’impresa all’Agenzia delle Entrate, prevede che:
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per le imprese monolocalizzate (che operano, cioè, esclusivamente sulla sede legale e non su unità locali), i codici Ateco vengono assegnati automaticamente prelevandoli dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e sono resi disponibili in visura il giorno successivo all’evasione della pratica Registro Imprese/REA di inizio/modifica attività (quindi non sono riscontrabili nelle visure di evasione);
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per le imprese plurilocalizzate (cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche di competenza di Camere di Commercio diverse):
– l’assegnazione in automatico sopra descritta avviene solo per il codice dell’attività prevalente dell’impresa;
– i codici Ateco riferibili all’attività primaria e alle attività secondarie delle singole localizzazioni (sede legale e/o unità locali) sono invece assegnati dal servizio di codifica centralizzata del Sistema Camerale tramite l’analisi delle informazioni descrittive dell’attività dichiarata al Registro Imprese e sono resi disponibili in visura due giorni dopo l’evasione della pratica (quindi non sono riscontrabili nelle visure di evasione;
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in entrambi i casi, le visure riportano l’informazione della modalità di attribuzione e della fonte dei codici Ateco.
Nella predisposizione di pratiche Registro Imprese/REA, è quindi particolarmente importante individuare una “descrizione attività” conforme allo standard Ateco e coerente con il codice dichiarato (o che s’intende dichiarare) all’Agenzia delle Entrate.
L’allineamento, quindi, avviene esclusivamente in presenza di una PIENA e TOTALE corrispondenza dei codici Ateco 2007 risultanti all’Agenzia delle Entrate con le attività denunciate nel Registro delle Imprese. Qualsiasi discordanza o mancanza nell’ambito delle attività svolte inibisce il suddetto allineamento (ad esempio codici dichiarati all’Agenzia delle entrate e non denunciate le corrispondenti attività nel registro delle imprese, discordanza dell’attività prevalente, codici non coincidenti con le attività, ecc ecc).
A tal fine è disponibile l’applicativo online ATECO che, basandosi sulle declaratorie e sulle note di inclusione dei codici Ateco 2007, consente di definire in modo corretto ed appropriato l’attività da denunciare. L’applicativo è attivabile anche da StarWeb, contestualmente alla compilazione di pratiche di inizio/modifica attività, tramite la funzione “RICERCA ATTIVITA’ ATECO” presente sotto il campo descrittivo ad esse destinato.
Qualora si rilevi in visura un disallineamento tra codici Ateco e descrizione attività, occorre procedere, a secondo dei casi, ad apposita rettifica, con Comunicazione Unica (sono escluse altre modalità), come segue:
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di rettifica/precisazione attività solo al Registro Imprese, con l’apposita modulistica (S5/Ul/I2) se il disallineamento consegue ad errata/imprecisa descrizione nel Registro delle Imprese dell’attività effettivamente svolta, inviando una nuova pratica Comunica, soggetta a diritti di segreteria/imposta di bollo, e compilando i riquadri relativi alle attività e specificando nelle note del modello che “trattasi di una precisazione dell’attività già svolta in quanto erroneamente formulata in fase di iscrizione”.
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all’Agenzia Entrate (allegando la modulistica prevista) tramite la Comunica presentata ai soli fini dell’Agenzia delle Entrate per la rettifica dei codici Ateco in coerenza con le attività effettivamente esercitata e denunciate nel registro delle imprese, eliminando o inserendo i codici interessati.
In sintesi all’Agenzia delle Entrate occorre denunciare l’attività esercitata dall’impresa e in caso di più attività occorre indicare quella prevalente (tenuto conto del volume d’affari) nel Quadro B dei modelli AE (AA7/10 e AA9/11) nella parte relativa all’attività esercitata e luogo di esercizio, in caso di più attività indicare l’attività prevalente. Mentre le cosiddette attività secondarie dovranno essere specificate nel successivo Quadro G sia in caso di inizio che di eventuale cessazione.