Artigianato artistico

Lavorazioni artistiche e tradizionali.

Sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

Riferimenti normativi e modello di domanda

Legge Regionale 17 febbraio 2015, n.3 .pdf 0,3Mb

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 Febbraio 2015, n.3 .pdf 0,3Mb

Modello di richiesta di riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale (A1+A2)

 

Settori disciplinati e relativi disciplinari.

La Commissione Regionale adotta appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono per ciascun settore di attività, i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento idoneo a caratterizzare le lavorazioni considerate. I disciplinari approvati sono:
- metalli comuni;
- metalli pregiati-pietre preziose-pietre dure-lavorazioni affini;
- legno;
- ceramica;
- vetro;
- fotografia;
- materiali lapidei;
- cuoio.

Requisiti richiesti.

Possono ottenere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, le imprese che :
a) risultino iscritte, da almeno tre anni, all’albo delle imprese artigiane;
b) svolgano attività rientranti in uno dei settori tutelati individuati nell’allegato A del
regolamento e indicate nella certificazione camerale;
c) realizzino prodotti o prestazioni di servizi connotati dagli elementi essenziali indicati
nell’allegato A del regolamento;

Nel caso di consorzi è necessario che almeno i 4/5 delle imprese partecipanti abbiano ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.

Domanda di partecipazione.

Il legale rappresentante dell’impresa (il titolare della ditta individuale ovvero un socio amministratore) presenta domanda di riconoscimento alla Commissione Provinciale per l’Artigianato allegando, nell’istanza telematica, il modello ART_ARTISTICO (All. A1)

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum professionale del titolare della ditta individuale o di uno dei soci che prendono parte manualmente al lavoro, modello ART_ARTISTICO (All.A2);

- la relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;

- la documentazione fotografica relativa alla dotazione strumentale del laboratorio e ai manufatti/prodotti in esso realizzati;

- ogni altra documentazione idonea a certificare l’attività di impresa e la sua conformità alle caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di segreteria.

Riconoscimento

La struttura competente avvalendosi, in particolare, delle fonti documentali redatte da enti
pubblici operanti nel territorio regionale, mediante istruttoria accerta e valuta il possesso dei requisiti previsti, ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento d’impresa
operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.
In caso di esito positivo dell’istruttoria la struttura competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’istante, comunica a quest’ultimo il provvedimento di riconoscimento; decorso inutilmente il termine la domanda si intende, comunque, accolta.
Il provvedimento di riconoscimento viene annotato nell’albo delle imprese artigiane e dà diritto all’utilizzo del contrassegno di appartenenza previsto all’articolo 14 della legge.

Mantenimento del riconoscimento.

Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento hanno diritto al mantenimento dello stesso nei seguenti casi:

- costituzione di società in cui venga conferita l’azienda della ditta individuale che aveva ottenuto il riconoscimento, a condizione che il titolare risulti tra i soci partecipanti al lavoro;

- trasformazione della natura giuridica della società in nome collettivo in società in accomandita semplice o a responsabilità limitata o in società cooperativa e viceversa, a condizione che tra i soci partecipanti al lavoro vi sia almeno un socio lavoratore dell’impresa trasformata;

- recesso di uno o più soci lavoratori a condizione che il socio o i soci rimanenti abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre anni;

- scioglimento della società e costituzione di ditta individuale, a condizione che venga mantenuta l’azienda e che il titolare dell’impresa abbia operato in qualità di socio lavoratore.

Le suddette modifiche non devono comportare alcuna variazione dell’attività svolta e degli elementi relativi alla produzione, alle tecniche e ai materiali impiegati, riconducibili ai disciplinari.

Vigilanza. 

La struttura competente, qualora dallo svolgimento dei controlli accerti la perdita dei requisiti previsti, provvede, con atto motivato da comunicare all’interessato, alla revoca del riconoscimento ottenuto dall’impresa.
La revoca del riconoscimento, determina la cancellazione dell’annotazione dall’albo delle
imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale e l’inibizione dell’uso del relativo contrassegno.

Ultima modifica
Gio 28 Ott, 2021